Art. 1.

      1. La Repubblica celebra nell'anno 2011 il 150o anniversario dell'Unità d'Italia.
      2. Al fine di cui al comma 1 è istituito un Comitato nazionale con il compito di definire il programma delle manifestazioni nazionali, di attivarne, curarne e coordinarne la realizzazione e di disporre in ordine al loro finanziamento, avvalendosi delle disponibilità di cui all'articolo 3.
      3. Il Comitato nazionale ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede anche attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal direttore della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, da tre storici nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali, dai coordinatori dei comitati «Sardegna 2011» e «Torino 2011» e dal presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano.
      4. Entro il 31 dicembre 2010, il Comitato nazionale approva un programma di celebrazioni, tenendo conto delle proposte dei comitati regionali istituiti ai sensi dell'articolo 2. Il programma è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.